Statuto

    STATUTO DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE FRATRES DELLE MISERICORDIE D’ITALIA Eretta in ente morale con decreto del Ministero della Sanità in data 11/10/1994   PREMESSA La Consociazione, fondata in Lucca il 19-20 Giugno 1971 con il primo congresso nazionale Fratres, trae la sua origine dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ed opera per una più larga mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue e del volontario ispirato dalla solidarietà umana e dalla carità cristiana. Persegue universalità del dono del sangue. La Consociazione è fondata sui principi cristiani, non ha fini o scopi di lucro, è apartitica ed ha struttura ed organizzazione democratiche. Ha durata illimitata.   TITOLO I Norme fondamentali   ARTICOLO 1 – Costituzione, sede, origine, durata. E’ costituita, ai sensi degli artt. 18 e 38 ultimo comma della costituzione e degli articoli 12 e seguenti del codice civile la “Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia”, così denominata, con sede in Firenze piazza S. Giovanni, 1. La Consociazione aderisce, secondo le norme ed i richiami del presente statuto, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. I rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia sono disciplinati da apposita intesa. La Consociazione ha come emblema un cuore ed una goccia di sangue entrambi di colore rosso su fondo bianco. L’emblema sarà registrato e tutelato a termini di legge.   ARTICOLO 2 – Soci Sono soci della Consociazione i gruppi donatori di sangue dalla stessa riconosciuti ed affiliati.   ARTICOLO 3 – Scopi La Consociazione ha per scopo primario la diffusione di una adeguata coscienza alla donazione del sangue nonché la propaganda per una maggiore partecipazione al volontariato, operando attraverso i gruppi per l’organizzazione dei donatori e per la raccolta del sangue. Persegue anche il fine di propagandare l’alto valore sociale della donazione degli organi. Oltre ai compiti generali sopra indicati, sono compiti specifici della Consociazione: §         promuovere, disciplinare e coordinare iniziative e servizi per la raccolta e la utilizzazione del   sangue; §         organizzare e, occorrendo, gestire centri di raccolta, fissi o mobili, nonché centri trasfusionali e di emoderivati; §         promuovere la costituzione di gruppi Fratres curandone l’indirizzo, il coordinamento e la disciplina; §         favorire nei gruppi l’incremento di attività da svolgere nei settori giovanili e sportivi del movimento; §         provvedere in caso di calamità a raccolte straordinarie di sangue; §         tenere collegamenti con le altre associazioni di donatori ai fini della migliore fraternità di rapporti e del coordinamento delle reciproche attività anche in fase di presentazione ed attuazione di leggi, promuovendo eventuali modifiche legislative; §         promuovere l’educazione sanitaria e specificatamente la formazione ad una cultura del dono a tutti i livelli della vita sociale compresa l’età scolare; §         seguire il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo della donazione di sangue estendendola a forme e tecniche che potranno affermarsi e comunque a quelle indicate dalla scienza medica.   ARTICOLO 5 – Iscrizione dei Gruppi alla Consociazione L’iscrizione di ogni gruppo alla Consociazione avviene su domanda da presentare al Consiglio di presidenza tramite gli organi competenti di cui al successivo art. 35 comma e. Nella domanda deve essere espressamente dichiarata l’accettazione delle norme di cui al presente statuto. La domanda è sottoscritta dal Presidente del Gruppo e deve riportare gli estremi della relativa delibera del magistrato od organo equipollente se costituito presso una associazione di Misericordia. I gruppi fratres non possono aderire né partecipare ad iniziative o manifestazioni che esulino dal loro carattere di associazioni di volontariato ispirato ai principi cristiani.   ARTICOLO 6 – Recesso – Decadenza – Esclusione dei gruppi Il gruppo perde la qualità di associato alla Consociazione per dichiarazione di spontaneo recesso, per decadenza o per esclusione. Il recesso è comunicato al Consiglio di Presidenza, tramite gli organi competenti di cui al successivo art. 35, che lo presentano al Consiglio nazionale per il provvedimento di cancellazione dall’albo sociale. La decadenza è deliberata dal Consiglio nazionale per accertata inattività del gruppo o per mancato rinnovo degli organi direttivi, dopo opportuni richiami scritti rimasti inutili. L’esclusione è pronunciata, sentite le deduzioni del gruppo, al Consiglio nazionale a seguito di gravi violazioni del presente statuto o di accertato comportamento per cui il gruppo stesso deve essere considerato fuori dalla fisionomia generale della Consociazione quale configurata dalle norme fondamentali del presente statuto e dai vincoli di collegamento e di disciplina in esso previsti. Il recesso, la decadenza e l’esclusione comportano la perdita del diritto di uso da parte del gruppo della denominazione “FRATRES”.   TITOLO II Organi   ARTICOLO 7 – Organi centrali La Consociazione si articola nei seguenti organi centrali: a) l’Assemblea b) il Consiglio nazionale c) il Consiglio di presidenza d) il Presidente nazionale e) il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori f) il Collegio nazionale dei Probiviri.   ARTICOLO 8 – Organi periferici La Consociazione si articola nei seguenti organi periferici: – Consigli regionali – Consigli provinciali – Consigli di raggruppamento – Gruppi donatori.   ARTICOLO 9 – L’Assemblea nazionale L’Assemblea nazionale è composta: a) dai presidenti dei gruppi Fratres b) dal Presidente nazionale c) dal Presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e) dai presidenti dei Consigli regionali, provinciali e di raggruppamento f) dall’Assistente spirituale nazionale g) dal Consulente sanitario nazionale Hanno diritto al voto i presidenti dei gruppi od i loro rappresentanti. partecipano all’Assemblea senza diritto al voto i membri del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri. All’Assemblea nazionale potranno partecipare anche esperti appositamente invitati dal Consiglio nazionale per consultazioni su materie specifiche.   ARTICOLO 10 – Riunione dell’Assemblea Nazionale L’Assemblea nazionale ordinaria si riunisce entro il 31 Maggio di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Essa è convocata dal presidente nazionale su delibera del Consiglio nazionale e può riunirsi anche in località diversa dalla sede della Consociazione. La convocazione ha luogo mediante invito da trasmettere a mezzo raccomandata almeno 20 giorni prima della data di riunione, con l’indicazione delle materie poste all’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora di convocazione. I Presidenti dei gruppi, in caso di loro impedimento a presenziare l’assemblea, potranno essere rappresentati su designazione scritta da altro associato anche se non appartenente allo stesso gruppo. Ciascun presidente, o legale rappresentante, o associato autorizzato a partecipare all’Assemblea, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.   ARTICOLO 11 L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, prevista almeno un’ora dopo la prima, è valida con la presenza di non meno di un decimo degli aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei votanti.   ARTICOLO 12 – Compiti dell’Assemblea nazionale L’Assemblea nazionale ordinaria: 1) elegge il presidente dell’Assemblea; 2) approva entro il 31 Maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione     del Presidente nazionale, nonché il bilancio preventivo dell’anno successivo; 3) esamina gli argomenti posti all’ordine del giorno e delibera su di essi; 4) prende in esame le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico, adottando le     relative deliberazioni; 5) provvede ogni 4 anni all’elezione dei seguenti organi: – di 22 membri del Consiglio nazionale – di 3 membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti – di tre membri del Collegio dei Probiviri. Tutti i membri sono rieleggibili.   ARTICOLO 13 – L’Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria è convocata per riconosciute necessità. La convocazione è disposta dal Presidente nazionale: a) su delibera del Consiglio Nazionale; b) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. All’Assemblea nazionale straordinaria si applicano le disposizioni generali di cui ai precedenti artt. 9, 10 comma III, IV e V. Le modifiche al presente statuto sono deliberate in assemblea straordinaria convocata a tale esclusivo scopo. Per l’approvazione delle proposte di modifica è necessaria la presenza in Assemblea straordinaria di almeno 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Il voto favorevole deve essere espresso da oltre il 50% dei votanti. le modifiche al presente statuto devono far salve le caratteristiche essenziali del movimento Fratres nel rispetto delle sue origini e delle sue motivazioni di volontariato. L’Assemblea straordinaria delibera, altresì, l’eventuale scioglimento della Consociazione, nominando uno o più liquidatori. Le relative delibere debbono essere prese  con le maggioranze di cui al quarto comma del presente articolo.   ARTICOLO 14 – Il Consiglio Nazionale Il consiglio nazionale è composto: a) dal Presidente nazionale; b) dai membri eletti dall’Assemblea nazionale; c) dal Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o suo delegato; d) dall’Assistente spirituale nazionale; e) dal Consulente sanitario nazionale. Partecipano al consiglio nazionale, senza diritto di voto, i presidenti dei Consigli regionali. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei suoi membri subentra al suo posto il primo dei non eletti. Il membro del Consiglio nazionale che senza giustificato motivo risulti assente per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e viene sostituito. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno; i suoi membri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del Presidente nazionale o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti, da presentare al Consiglio di presidenza. La convocazione viene fatta a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima della data della riunione e comunque non più tardi di gg. 30 dalla richiesta.   ARTICOLO 15 – Compiti del Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale provvede: a) ad eleggere, fra i suoi componenti espressi dall’assemblea il Presidente nazionale ed i sette membri del Consiglio di presidenza; b) a predisporre ed attuare il programma organizzativo e tecnico-sanitario del movimento Fratres e dei singoli gruppi anche attraverso gli organi periferici; c) a discutere e a valutare il bilancio preventivo e consuntivo; d) a deliberare la convocazione dell’Assemblea nazionale stabilendone l’ordine del giorno; e) ad assumere ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e l’attività della Consociazione; f) a nominare il Consulente sanitario nazionale; g) a nominare, almeno 90 giorni prima della convocazione dell’Assemblea nazionale, la commissione di verifica dei poteri composta da 5 membri, e la commissione elettorale, composta anch’essa da cinque membri scelti tra gli associati di comprovata esperienza e conoscenza del corpo sociale; h) ad elaborare ed approvare il regolamento di regolazione dello statuto; i) a fissare linee ed interventi riguardanti i rapporti con le altre associazioni ed istituzioni. Il Consiglio nazionale ha facoltà di invitare alle sue riunioni esperti per consultazioni su materie specifiche. E’ presieduto dal Presidente nazionale.   ARTICOLO 16 – Consiglio di presidenza Il Consiglio di presidenza è composto: a) dal Presidente nazionale; b) da 7 membri eletti dal Consiglio nazionale; c) dal Presidente nazionale della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia; d) dall’Assistente spirituale nazionale; e) dal Consulente sanitario nazionale. Il Consiglio di presidenza distribuisce fra i membri eletti le seguenti cariche: – Vice Presidente nazionale – Segretario nazionale – Amministratore – Altri incarichi secondo le direttive del Consiglio nazionale e le necessità emergenti.   ARTICOLO 17 – Compiti del Consiglio di presidenza Il Consiglio di presidenza è l’organo esecutivo della Consociazione per la direzione del movimento Fratres. Sono compiti del Consiglio di presidenza: a) l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio nazionale; b) l’ammissione dei nuovi gruppi; c) la gestione amministrativa e contabile della Consociazione; d) l’autorizzazione alle spese; e) l’esame annuale entro il mese di Marzo del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di Novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo dell’anno successivo da sottoporre alla valutazione del Consiglio nazionale; f) l’adozione, invio d’urgenza, delle deliberazioni di competenza del consiglio nazionale da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione successiva; g) la determinazione delle modalità di rappresentanza e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche; h) gli interventi d’urgenza ogni qual volta per gravi calamità se ne determini la necessità ed il coordinamento con le autorità pubbliche delle modalità operative; i) il conferimento di distinzioni ai gruppi, persone, enti e donatori che si siano distinti per particolari meriti; l) la nomina – ove lo richiedano esigenze locali – di un delegato, con determinazione dei compiti e della durata; m) la tenuta  dei rapporti con i Consigli regionali; n) la nomina ed il coordinamento di eventuali commissioni per compiti specifici; o) il mantenimento dei rapporti con le autorità e con le altre istituzioni ed organizzazioni a livello nazionale. Il Consiglio di presidenza ha facoltà di invitare alle sue riunioni esperti per consultazioni su materie specifiche.   ARTICOLO 18 – Riunioni del Consiglio di presidenza Il Consiglio di Presidenza in relazione alle sue funzioni è costituito in permanenza per cui può essere riunito dal Presidente in qualsiasi momento anche con avviso telefonico e comunicazione dell’ordine del giorno.   TITOLO III Procedimento per la elezione dei membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.   ARTICOLO 19 –  La Commissione verifica poteri La Commissione di verifica dei poteri si insedia almeno un’ora prima di quella stabilita per la convocazione dell’Assemblea nazionale e svolge i seguenti compiti: a) nomina fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario; b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all’Assemblea; c) accerta la regolarità del deleghe; d) consegna il tesserino di identificazione e di diritto al voto; e) esperite le incombenze, redige apposito verbale che deve essere portato a conoscenza dell’Assemblea. ARTICOLO 20 – La Commissione elettorale La Commissione Elettorale è composta da cinque membri che eleggono nel loro seno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Sono compiti della Commissione elettorale: a) formare la lista dei candidati per la elezione dei consiglieri nazioni, composta da almeno 30 nominativi, avvalendosi delle indicazioni scritte degli organi periferici e delle segnalazioni che le pervengono. La lista deve indicare per ciascun candidato il gruppo di appartenenza e la data di iscrizione risultante da idoneo documento ufficiale; b) formare la lista dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti composta di almeno 6 nominativi di comprovata esperienza scelti anche al di fuori degli iscritti, dei quali i primi tre risulteranno effettivi  ed i primi due dei non eletti supplenti; c) la lista dei candidati al Collegio dei Probiviri, composta di almeno 6 nominativi con particolare esperienza e conoscenza del movimento Fratres, dei quali risulteranno eletti i primi tre.   ARTICOLO 21 – Formazione delle liste e relative votazioni Ogni componente o gruppo di componenti l’Assemblea nazionale può presentare alla Commissione elettorale nominativi di candidati, formando le opportune indicazione sui proposti non oltre 15 giorni dall’inoltro dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Le liste formate dalla Commissione elettorale sono indicative e non vincolanti. Ogni componente l’Assemblea ha libertà di voto e può votare anche per nominativi di iscritti ai gruppi Fratres non indicati nella lista. Ogni elettore può esprimere le sue preferenze per un massimo di 15 nominativi per il Consiglio nazionale, 3 per i Revisori dei Conti e 2 per i Probiviri. Le schede nelle quali sono espresse un numero di preferenze superiori a quelle previste verranno annullate. Il voto si esprime contrassegnando i candidati riportati nella lista oppure aggiungendo alla lista il cognome e nome del candidato che si vuole votare. Tutte le votazioni debbono essere effettuate con voto segreto.   ARTICOLO 22 – Risultato delle votazioni e proclamazione degli eletti Risulteranno eletti per ogni consiglio o collegio i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto chi avrà la maggiore anzianità di iscrizione ai Fratres. In caso di ulteriore parità varrà la maggiore età e successivamente al sorteggio. Terminati gli scrutini il Presidente della Commissione elettorale comunicherà all’Assemblea nazionale i risultati proclamando gli eletti.   ARTICOLO 23 – Prima convocazione del Consiglio nazionale Il Presidente della Commissione elettorale convoca, entro 15 giorni dall’Assemblea nazionale, i membri eletti a far parte del Consiglio nazionale per procedere all’elezione nel loro seno del Presidente  nazionale  e  dei sette membri del Consiglio di Presidenza, come previsto dall’art.15 lettera a). In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.    TITOLO IV Attribuzione delle cariche sociali e organo di controllo e indirizzo ARTICOLO 24 – Il Presidente nazionale Il Presidente nazionale è il legale rappresentante della Consociazione, la dirige e sovrintende alle sue attività per la realizzazione dei fini statuari e degli indirizzi espressi dai suoi organi. ARTICOLO 25 – Il vice Presidente nazionale Il vice Presidente nazionale sostituisce legalmente il Presidente nazionale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nella guida della Consociazione e svolge i compiti particolari che il Presidente ritenga di affidargli.   ARTICOLO 26 – Il Segretario nazionale Il Segretario nazionale, in stretto contatto con il Presidente, ha la direzione tecnico-organizzativa del movimento Fratres. Cura la corrispondenza, redige i verbali e tiene l’archivio.   ARTICOLO 27 – L’Amministratore L’Amministratore dirige e cura l’amministrazione e la contabilità della Consociazione e predispone il bilancio annuale. Gestisce il fondo di economato stabilito dal Consiglio di presidenza. Le funzioni di deposito e di cassa sono svolte da uno solo o più istituti di credito scelti dal Consiglio di presidenza. I relativiordinativi di entrata e di uscita devono portare la firma congiunta del Presidente o di un suo delegato e dell’Amministratore e, incaso di sua assenza, del Segretario nazionale.   ARTICOLO 28 – L’Assistente spirituale L’Assistente spirituale è designato dall’autorità ecclesiastica competente. Cura che gli indirizzi generali della Consociazione si mantengano aderenti all’ispirazione cristiana e opera perché si allarghi il contributo del mondo cristiano per la donazione del sangue. Presiede la formazione spirituale del movimento e tiene i rapporti con gli assistenti spirituali dei singoli gruppi. Partecipa alle adunanze del Consiglio di presidenza, del Consiglio nazionale e dell’Assemblea nazionale senza diritto di voto.   ARTICOLO 29 – Il Consulente sanitario nazionale Il Consulente sanitario nazionale elabora e indica i criteri generali sugli indirizzi e sulla organizzazione dei servizi tecnico-sanitari, ne effettua il controllo e tiene i contatti con i medici dei singoli gruppi. Partecipa alle adunanze del Consiglio di presidenza, del Consiglio nazionale e della Assemblea nazionale senza diritto di voto.   ARTICOLO 30 – Il Collegio dei Revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi componenti il Presidente. Si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed annualmente per la verifica del consuntivo redigendo le relative relazioni da presentare al Consiglio di presidenza ed al Consiglio nazionale per la valutazione ed all’Assemblea nazionale per l’approvazione.   ARTICOLO 31 – Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi componenti il Presidente. Giudica sui ricorsi presentati, che dovranno pervenire entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre. Decide ogni controversia tra gli organi e le articolazioni della Consociazione nonché tra questi ed i singoli gruppi anche per questioni attinenti all’interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei regolamenti.   TITOLO V Organi periferici della Consociazione     ARTICOLO 32 – Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale è eletto dall’Assemblea regionale composta dai presidenti dei gruppi operanti nella regione. Nelle regioni in cui esiste un solo Consiglio provinciale questo può anche esplicare le funzioni del Consiglio regionale, previo consenso del Consiglio nazionale. Si compone di 7 membri eletti secondo le modalità previste per gli organi nazionali. Elegge fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore e nomina un consulente sanitario il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.   ARTICOLO 33 – Compiti del Consiglio regionale Il Consiglio regionale provvede: a) a tenere i rapporti con l’Ente Regione nel rispetto delle linee programmatiche della Consociazione con la quale concorda manifestazioni e iniziative; b) a intervenire presso gli organi regionali in eventuali controversie riguardanti materie di loro competenza; c) a designare i propri rappresentanti negli organi regionali in conformità alle norme sull’organizzazione dell’amministrazione regionale; d) a curare i rapporti con i Consigli provinciali ed i Raggruppamenti promuovendo consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle disposizioni normative e per tutte le attività a carattere regionale; e) a dirimere eventuali divergenze sorte tra i Gruppi, raggruppamenti e Consigli Provinciali in materie tecnico sanitarie; f) a tenere rapporti con le altre associazioni a livello regionale. Il Consiglio regionale provvede alle proprie necessità economiche con i mezzi indicati al successivo art. 43.   ARTICOLO 34 – Il Consiglio provinciale Il Consiglio provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale composta dai presidenti dei gruppi operanti nella provincia. Nelle provincie ove esiste un solo gruppo questo può esplicare anche le funzioni del Consiglio provinciale previo consenso del Consiglio nazionale. Si compone di 7 membri eletti secondo le modalità previste per gli organi nazionali. Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l’Amministratore. Nomina un consulente sanitario il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.   ARTICOLO 35 – Compiti del Consiglio provinciale Il Consiglio provinciale provvede: a) a coordinare l’attività associativa dei gruppi secondo le linee programmatiche della Consociazione; b) a designare i propri rappresentanti negli organi provinciali in conformità alle norme sull’organizzazione dell’amministrazione provinciale; c) a raccogliere i dati statistici annuali sulle attività trasfusionali dei singoli gruppi ed a trasmetterli alla segreteria nazionale; d) a coordinare l’attività di promozione, l’attività di propaganda e formazione dei gruppi in collaborazione con gli organi associativi; e) a ricevere le domande di iscrizione dei nuovi gruppi e a trasmetterle con parere motivato al Consiglio di presidenza nonché a trasmettere le comunicazioni di recesso dei gruppi di cui all’art. 6; f) a tenere i rapporti con le altre associazioni a livello provinciale; g) a dirimere in via amministrativa divergenze fra i gruppi ed i raggruppamenti in materia associativa. Il Consiglio provinciale provvede alle proprie necessità economiche con i mezzi indicati nell’art. 43.   ARTICOLO 36 – Il Consiglio di raggruppamento Il Consiglio di raggruppamento è eletto dall’Assemblea di raggruppamento, composta dai presidenti dei gruppi che operano nell’ambito della medesima struttura trasfusionale. Si compone di un numero di membri eletti determinato di volta in volta dall’Assemblea. Per l’elezione si procede secondo le modalità previste per gli organi nazionali. Il Consiglio provvede all’attribuzione delle cariche sociali. Nomina un medico, con funzioni di consulente sanitario, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.   ARTICOLO 37 – I compiti del Consiglio di raggruppamento Il Consiglio di raggruppamento provvede: a) a promuovere e coordinare iniziative e servizi per l’utilizzazione del sangue; b) a coordinare i rapporti convenzionali tra i gruppi, le U.S.L. e le strutture ospedaliere con servizi trasfusionali e a dirimere le controversie che possono sorgere in materia; c) a nominare i propri rappresentanti presso i comitati di coordinamento ed ogni altro organismo rappresentativa previsto dalle normative regionali. Il Consiglio di raggruppamento provvede alle proprie necessità con i mezzi economici previsti nel successivo art. 43.   ARTICOLO 38 – I gruppi Fratres I gruppi Fratres sono organi operativi locali della Consociazione. Si costituiscono ed operano secondo i principi statutari e le norme del presente statuto. I gruppi Fratres si costituiscono in forma autonoma a livello territoriale od inseriti presso Fraternite di Misericordia, ove comunque manterranno una propria configurazione e una loro autonomia funzionale, amministrativa e finanziaria. I gruppi possono articolarsi secondo le proprie esigenze organizzative nel rispetto delle norme del regolamento nazionale.   ARTICOLO 39 – I soci dei gruppi Fratres Sono soci dei gruppi Fratres: a) soci donatori effettivi: sono coloro i quali, in età prescritta dalla legge, s’impegnano ad effettuare periodicamente la donazione del sangue in sintonia con i fini e l’organizzazione del gruppo; b) soci benemeriti: sono coloro che per raggiunti limiti di età o per motivi di salute non possono più effettuare la donazione del sangue. Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali; c) soci collaboratori: sono coloro che, non potendo essere donatori, svolgono in modo continuo e gratuito mansioni tecniche, sanitarie, amministrative o di propaganda in seno al gruppo; hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali dopo due anni di attività; d) soci onorari: sono coloro che hanno altamente contribuito al prestigio del gruppo ed alla diffusione del movimento Fratres. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, e non possono essere eletti alle cariche sociali.   ARTICOLO 40 – Il Consiglio dei gruppi Fratres L’Assemblea dei soci elegge nel proprio seno il consiglio del Gruppo stabilendone il numero dei componenti e la durata che non potrà superare i quattro anni. Il Consiglio elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il vice Presidente, il Capo Gruppo, il Segretario ed il Cassiere. Nomina il medico del gruppo nonché l’Assistente spirituale d’intesa con la competente autorità ecclesiastica locale. Il medico e l’Assistente spirituale partecipano alle adunanze senza diritto di voto. La rappresentanza del Gruppo  spetta, a tutti i livelli, al Presidente pro-tempore.   ARTICOLO 41 – Mezzi finanziari I Gruppiprovvedono alle proprie necessità finanziarie: a) con i contributi, rimborsi e sovvenzioni previsti dalla vigente legislazione; b) con i contributi di soggetti, istituzioni, sodalizi e benefattori; c) con i proventi di lasciti, donazioni, manifestazioni e di altre iniziative. Le persone od enti, che contribuiscono finanziariamente in via continuativa alla vita del gruppo, saranno inseriti in apposito albo. I Gruppi, quali soci della Consociazione, provvedono a versare alla stessa le quote associative determinate ai sensi degli articoli 4 e 43.  TITOLO VI Norme generali transitorie ARTICOLO 42 – Norma generale Tutti gli incarichi elettivi sono gratuiti in ordine al principio del volontariato. ARTICOLO 43 – Finanziamento dell’attività a) al finanziamento dell’attività della Consociazione si provvede con i mezzi di cui al precedente articolo 4; b) parimenti si provvede per l’attività dei Consigli Regionali, Provinciali e di Raggruppamento e con la ripartizione dei proventi e i contributi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e normative nazionali e regionali oltre ai contributi previsti dall’articolo 4 comma b) e c); c) la misura delle quote e la loro ripartizione a favore della Consociazione e degli altri organi periferici vengono deliberate dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale.   ARTICOLO 44 – Devoluzione del patrimonio dei Consigli regionali, provinciali e di raggruppamento, nonché dei gruppi Fratres In caso di cessazione dell’attività dei Consigli regionali, provinciali e di raggruppamento l’eventuale relativo patrimonio sarà devoluto alla Consociazione nazionale Fratres mentre in caso di estinzione di un gruppo il patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito dall’assemblea del gruppo stesso.   ARTICOLO 45 – Scioglimento e estinzione della Consociazione In caso di scioglimento ed estinzione della Consociazione l’eventuale rimanenza patrimoniale sarà devoluta alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ed, in mancanza di questa, secondo quanto stabilito dall’Assemblea appositamente convocata.   ARTICOLO 46 – Norma transitoria Ai soli fini di riconoscimento giuridico il Consiglio di Presidenza è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi statutari della Consociazione, previsti all’art. 1 del presente statuto.   ARTICOLO 47 – Entrata in vigore Il presente statuto entrerà in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea nazionale. Gli organi sociali saranno eletti dall’Assemblea nazionale successiva a quella che avrà approvato lo statuto. Gli organi in carica continueranno ad operare, con i poteri previsti dal presente statuto, fino all’elezione dei nuovi organi che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1990.   ARTICOLO 48 – Norma finale Per tutto quanto non è specificatamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del libro I, titolo II, capo 11del Codice Civile.     Approvato il 22/10/1989 in Pontassieve con rogito del notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo repertorio n. 6696, raccolta n. 3892, registrato a Prato il 10/11/1989 n. 4712 vol. 48 e modificato in Firenze dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell’art. 46 con rogito del notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo repertorio n. 8680, raccolta n. 5171 registrato a Prato il 16/02/1993 n. 713 vol. 8 e modificato in Firenze dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell’art. 46 con rogito del notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo repertorio n. 9298, raccolta n. 5575 registrato a prato il 30/05/1994 n. 2464 vol. 25. Modificato nella forma attuale  in Pontremoli dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell’art. 46 con rogito del notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo repertorio n.       , raccolta n.       , registrato a               il           n.         vol.